PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione nel codice penale dell'articolo 583-quater).

      1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

Art. 2.

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.